| Benvenuto: ti trovi nella pagina web Le Costituzioni Generali | |

| Cos'è l' O.F.S. | La Regola | Le Costituzioni Generali | O.F.S. nel mondo | O.F.S. d'Italia | Rivista dell' O.F.S. |

Ordine Francescano Secolare Fraternità di Marcianise

| Il Ministro | Le news | Galleria | La nostra Sede | Storia dell'Ordine | Come raggiungerci | Come contattarci |

barra spaziatrice

Le Costituzioni Generali (Art. 76 - Art. 103)


• Art. 76 - Le elezioni ai vari livelli si terranno a norma del diritto della Chiesa e delle Costituzioni.
La convocazione sia fatta con anticipo di almeno un mese, indicando il luogo, il giorno e l'ora della elezione.
L'Assemblea elettiva, o Capitolo, sarà presieduta dal Ministro di livello immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma l'elezione.
Il Ministro o il delegato non può presiedere le elezioni nella propria Fraternità locale né le elezioni del Consiglio di altro livello, di cui sia membro.
Sia presente l'Assistente spirituale di livello immediatamente superiore o un suo delegato, come testimone della comunione con il Primo Ordine e con il TOR.
Un rappresentante della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR presiede e conferma le elezioni della Presidenza del CIOFS.
Il Presidente del Capitolo e l'Assistente di livello superiore non hanno diritto di voto.
Il Presidente del Capitolo designa, tra i membri del Capitolo, un segretario e due scrutatori.
• Art. 77 - Nella Fraternità locale hanno voce attiva, cioè possono eleggere, e passiva, cioè possono essere eletti, i professi perpetui della Fraternità medesima. Hanno voce solo attiva i professi temporanei.
Negli altri livelli hanno voce attiva: i membri secolari del Consiglio uscente, i rappresentanti del livello immediatamente inferiore e della Gioventù Francescana, se sono professi.
Compete agli Statuti particolari stabilire norme più concrete in applicazione della norma precedente, avendo cura di assicurare la più ampia base elettiva. Hanno voce passiva i francescani secolari professi perpetui dell'ambito corrispondente.
Gli Statuti nazionali e quello internazionale, ciascuno per il rispettivo ambito, possono stabilire requisiti oggettivi per poter essere eletti ai diversi uffici.
Per procedere validamente alla celebrazione del Capitolo elettivo, si ricdi hiede almeno la presenza più della metà degli aventi diritto al voto. Per il livello locale, gli Statuti nazionali possono disporre diversamente.
• Art. 78 - Per le elezioni del Ministro si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i due candidati più anziani di Professione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di Professione.
Per le elezioni del Vice Ministro si proceda in uguale maniera.
Per l'elezione dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio senza maggioranza assoluta, è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei presenti, espressi in segreto, salvo che gli Statuti particolari chiedano una più larga maggioranza.
Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il Presidente, se tutto si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l'incarico, conferma l'elezione secondo il Rituale.
• Art. 79 - Il Ministro e il Vice Ministro possono essere eletti per due trienni consecutivi. Per la terza e ultima successiva elezione all'ufficio di Ministro e Vice Ministro sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.
Il Ministro uscente non può essere eletto Vice Ministro.
I Consiglieri possono essere eletti per più successivi trienni. A partire dalla terza successiva elezione, sarà necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.
Il Ministro generale, il Vice Ministro e i Consiglieri di Presidenza possono essere eletti per solo due sessenni consecutivi.
Il Consiglio di livello superiore ha il diritto-dovere di invalidare le elezioni e di indirle nuovamente in tutti i casi di inosservanza delle predette norme.
• Art. 80 - Gli Statuti particolari possono contenere ulteriori disposizioni applicative in materia di elezioni, purché non siano in contrasto con le Costituzioni.
• Art. 81 - Quando l'ufficio di Ministro rimanga vacante per decesso, rinunzia o altro impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume l'ufficio fino al termine del mandato per il quale il Ministro era stato originariamente eletto.
Vacante l'ufficio di Vice Ministro, uno dei Consiglieri viene eletto Vice Ministro dal Consiglio della Fraternità, con validità fino al Capitolo elettivo.
Vacante l'ufficio di Consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione in conformità con gli Statuti propri, con validità fino al Capitolo elettivo.
• Art. 82 - Sono incompatibili:
a. l'ufficio di Ministro di due livelli diversi;
b. gli uffici di Ministro, Vice Ministro, Segretario e Tesoriere nello stesso livello.
• Art. 83 - La rinunzia in Capitolo del Ministro di qualsiasi livello va accettata dal Capitolo stesso.
La rinunzia del Ministro, fuori del Capitolo, va presentata al Consiglio. L'accettazione della rinunzia deve essere confermata dal Ministro del livello superiore e, per il Ministro generale, dalla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.
La rinunzia agli altri uffici è presentata al Ministro e al suo Consiglio, cui compete l'accettazione della rinunzia.
• Art. 84 - In caso di inadempimento dei propri doveri da parte del Ministro, il Consiglio interessato manifesta la sua preoccupazione in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriva un risultato positivo, il Consiglio informa il Consiglio di livello superiore, al quale compete esaminare il caso e, se occorre, mediante voto segreto, disporre la rimozione del Ministro.
Per causa grave, pubblica e comprovata, il Consiglio di livello superiore, dopo un dialogo fraterno con l'interessato, può, mediante voto segreto, disporre la rimozione di un Ministro di livello inferiore.
La rimozione dagli altri uffici del Consiglio, quando ci sia causa grave, spetta al Consiglio a cui appartengono, disposta mediante voto segreto, dopo un dialogo fraterno con l'interessato.
Contro la rimozione si può interporre ricorso sospensivo presso il Consiglio di livello immediatamente superiore a quello che ha disposto la sanzione, nel termine utile di 30 giorni.
La rimozione del Ministro generale è di competenza della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.
Un Consiglio di livello superiore, in caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte di un Ministro o di un Consiglio, disporrà la visita fraterna al Consiglio interessato ed eventualmente solleciterà la visita pastorale.
Valuterà, con carità e prudenza, la situazione accertata e deciderà i provvedimenti più confacenti al caso, inclusa l'eventuale rimozione del Consiglio o dei Responsabili interessati.
• Art. 85 - Come parte integrante della Famiglia Francescana e chiamato a vivere il carisma di Francesco nella dimensione secolare, l'OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo Ordine e con il TOR.
La cura spirituale e pastorale dell'OFS, affidata dalla Chiesa al Primo Ordine Francescano e al TOR, è dovere anzitutto dei loro Ministri generali e provinciali. Ad essi spetta "l'altius moderamen" di cui al can. 303.
"L'altius moderamen" mira a garantire la fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana, valori che rappresentano per i francescani secolari un impegno di vita.
• Art. 86 - I Ministri generali e provinciali esercitano il loro ufficio riguardo all'OFS mediante: l'erezione delle Fraternità locali; la visita pastorale; l'assistenza spirituale alle Fraternità ai vari livelli.
Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato.
Questo servizio dei Ministri religiosi integra ma non sostituisce quello dei Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e l'animazione delle Fraternità ai vari livelli.
• Art. 87 - Per tutto ciò che riguarda l'insieme dell'OFS "l'altius moderamen" deve essere esercitato dai Ministri generali collegialmente.
Spetta in particolare alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR: curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne l'approvazione dei documenti legislativi o liturgici, la cui approvazione sia competenza della Santa Sede; visitare la Presidenza del CIOFS; confermare l'elezione della Presidenza del CIOFS. Ciascun Ministro generale, nell'ambito del proprio Ordine, cura l'interessamento dei religiosi e la loro preparazione per il servizio all'OFS, secondo le rispettive Costituzioni e le Costituzioni dell'OFS.
• Art. 88 - I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori, nell'ambito della propria giurisdizione, assicurano l'assistenza spirituale alle Fraternità locali affidate alla giurisdizione. Curano l'interessamento dei propri religiosi all'OFS e provvedono che siano deputate persone idonee e preparate al ministero dell'assistenza spirituale.
Spetta in particolare ai Superiori maggiori, in nome della propria giurisdizione:
a. erigere canonicamente nuove Fraternità locali, assicurando ad esse l'assistenza spirituale;
b. animare spiritualmente e visitare le Fraternità locali assistite dalla propria giurisdizione;
c. tenersi informati sull'assistenza spirituale prestata all'OFS.
I Superiori maggiori sono responsabili per l'assistenza spirituale delle Fraternità locali che hanno erette.
I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di assicurare l'assistenza spirituale alle Fraternità locali che, per cause superiori, ne fossero rimaste sprovviste.
I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità regionali e nazionali dell'OFS.
• Art. 89 - In virtù della reciprocità vitale tra religiosi e secolari della Famiglia Francescana e delle responsabilità dei Superiori maggiori, alle Fraternità dell'OFS a tutti i livelli deve essere assicurata l'assistenza spirituale come elemento fondamentale di comunione.
L'Assistente spirituale è la persona designata dal Superiore maggiore competente per lo svolgimento di questo servizio verso una Fraternità determinata dell'OFS.
Per essere testimone della spiritualità francescana e dell'affetto fraterno dei religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comu-nione tra il suo Ordine e l'OFS, l'Assistente spirituale sia un religioso francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR.
Quando non è possibile dare alla Fraternità un tale Assistente spirituale, il Superiore maggiore competente può affidare il servizio dell'assistenza spirituale a:
a. religiosi o religiose appartenenti ad altri Istituti francescani;
b. chierici diocesani o altre persone, specificamente preparate per questo servizio, appartenenti all'OFS;
c. altri chierici diocesani o religiosi non francescani.
L'autorizzazione previa del Superiore o dell'Ordinario del luogo, qualora necessaria, non toglie la responsabilità del Superiore maggiore francescano per la qualità del servizio pastorale e dell'assistenza spirituale.
• Art. 90 - È compito precipuo dell'Assistente comunicare la spiritualità francescana e cooperare alla formazione iniziale e permanente dei fratelli.
L'Assistente spirituale è membro di diritto, con voto, del Consiglio della Fraternità a cui presta l'assistenza e collabora con esso in tutte le attività. Non esercita il diritto di voto nelle questioni economiche.
In particolare:
a. gli Assistenti generali prestano il loro servizio alla Presidenza del CIOFS, formano una Conferenza e curano collegialmente l'assistenza spirituale all'OFS nel suo insieme;
b. gli Assistenti nazionali prestano il loro servizio al Consiglio nazionale e curano l'assistenza spirituale all'OFS in tutto il territorio della Fraternità nazionale e il coordinamento, a livello nazionale, degli Assistenti regionali. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
c. gli Assistenti regionali prestano il loro servizio al Consiglio regionale e curano l'assistenza spirituale alla Fraternità regionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
d. gli Assistenti locali prestano il loro servizio alla Fraternità locale e al suo Consiglio.
• Art. 91 - Il Consiglio di Fraternità ad ogni livello chiede Assistenti idonei e preparati ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR.
In particolare:
a. la Presidenza del CIOFS chiede l'Assistente generale al rispettivo Ministro generale;
b. il Consiglio nazionale chiede l'Assistente nazionale al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità nazionale;
c. il Consiglio regionale chiede l'Assistente al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità regionale;
d. il Consiglio locale chiede l'Assistente al Superiore maggiore della giurisdizione che ha la responsabilità per l'assistenza.
Il Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità interessata, nomina l'Assistente a norma delle presenti Costituzioni e dello Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'Ordine Francescano Secolare.
• Art. 92 - Reg. 26 Scopo della visita, sia fraterna che pastorale, è quello di ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo dell'unità dell'Ordine e promuovere il suo più efficace inserimento nella Famiglia Francescana e nella Chiesa.
Le richieste della visita, sia fraterna che pastorale, vengono fatte, con il consenso del rispettivo Consiglio:
a. dal Ministro della Fraternità locale e regionale, almeno ogni tre anni, al Consiglio del livello immediatamente superiore e alla rispettiva Conferenza degli Assistenti spirituali;
b. dal Ministro nazionale, almeno ogni sei anni, alla Presidenza del CIOFS e alla Conferenza degli Assistenti generali;
c. dal Ministro generale, almeno ogni sei anni, alla Conferenza dei Ministri generali.
Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento del Ministro e del Consiglio a farne richiesta, la visita fraterna e pastorale possono essere effettuate per iniziativa del Consiglio e della Conferenza degli Assistenti spirituali, rispettivamente competenti.
• Art. 93 - Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli ai vari livelli il visitatore verificherà la vitalità evangelica e apostolica, l'osservanza della Regola e delle Costituzioni, l'inserimento delle Fraternità nell'Ordine e nella Chiesa.
Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli dei vari livelli, il Visitatore comunicherà tempestivamente al Consiglio interessato l'oggetto e il programma della visita. Prenderà visione dei registri e degli atti, compresi quelli relativi alle precedenti visite, all'elezione del Consiglio e all'amministrazione dei beni.
Stenderà una relazione della visita effettuata, annotandola agli atti nell'apposito registro della Fraternità visitata, e la porterà a conoscenza del Consiglio del livello che ha effettuato la visita.
Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore s'incontrerà con l'intera Fraternità e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Darà particolare attenzione ai fratelli in formazione e a quei fratelli che dovessero richiedere un incontro personale. Procederà, ove occorra, alla correzione fraterna delle manchevolezze che dovesse riscontrare.
I due Visitatori, secolare e religioso, possono, se ciò giova al servizio della Fraternità, effettuare simultaneamente la visita, concordandone previamente il programma nel modo più consono alla missione di ciascuno di loro.
La visita fraterna e pastorale, effettuata dal livello immediatamente superiore, non impedisce che la Fraternità visitata mantenga il diritto a ricorrere al Consiglio o alla Conferenza degli Assistenti spirituali di livello più elevato.
• Art. 94 - La visita fraterna è un momento di comunione, espressione del servizio e dell'interessamento concreto dei Responsabili secolari ai vari livelli perché la Fraternità cresca e sia fedele alla sua vocazione.
Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo della visita, il Visitatore dedicherà particolare attenzione:
alla validità della formazione, iniziale e permanente; ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari livelli, con i giovani francescani e con tutta la Famiglia Francescana; all'osservanza delle direttive e degli orientamenti del CIOFS e degli altri Consigli; alla presenza nella Chiesa particolare.
Il Visitatore prenderà visione del rendiconto della precedente verifica sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, verificherà il registro della cassa ed ogni documento attinente alla situazione patrimoniale della Fraternità e l'eventuale condizione di persona giuridica nell'ordinamento civile, ivi compresi gli aspetti fiscali.
Nell'assenza della verifica dovuta sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, il Visitatore potrà, a spese della Fraternità visitata, commissionare tale verifica a persona esperta che non sia membro del Consiglio interessato.
Ove lo ritenga opportuno, per questi aspetti il Visitatore potrà farsi assistere da persona competente.
Il Visitatore verificherà gli atti della elezione del Consiglio, vaglierà la qualità del servizio offerto alla Fraternità dal Ministro e dagli altri Responsabili e studierà con loro la soluzione di eventuali problemi.
Qualora dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, il loro servizio non è svolto in modo adeguato alle esigenze della Fraternità, il Visitatore promuoverà le opportune iniziative, tenuto conto, in particolari circostanze, di quanto disposto sulla rinunzia e rimozione dagli uffici.
Il Visitatore non può effettuare la visita alla propria Fraternità locale né al Consiglio di altro livello di cui sia membro.
• Art. 95 - La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione con il Primo Ordine e il TOR. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa e serve a garantire e promuovere l'osservanza della Regola e delle Costituzioni e la fedeltà al carisma francescano. Si svolgerà nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell'OFS.
Il Visitatore, verificata l'erezione canonica della Fraternità, si interesserà dei rapporti tra la Fraternità e il suo Assistente spirituale e la Chiesa particolare e incontrerà i pastori (Vescovo, parroco), quando ciò sia opportuno per favorire la comunione e il servizio all'edificazione della Chiesa.
Promuoverà la collaborazione e il senso di corresponsabilità tra i Responsabili secolari e gli Assistenti spirituali. Dovrà verificare la qualità dell'assistenza spirituale che si dà alla Fraternità visitata, incoraggiare gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuovere la loro permanente formazione spirituale e pastorale.
Dedicherà particolare attenzione ai programmi, metodi ed esperienze formative, alla vita liturgica e di preghiera e alle attività apostoliche della Fraternità.
• Art. 96 - L'OFS, in forza della sua stessa vocazione, deve essere pronto a partecipare la sua esperienza di vita evangelica ai giovani che si sentono attirati da San Francesco d'Assisi e a cercare i mezzi di presentarla loro adeguatamente.
La Gioventù Francescana (Gi.Fra.), come è intesa da queste Costituzioni e per la quale l'OFS si considera particolarmente responsabile, è formata da quei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare in fraternità l'esperienza della vita cristiana, alla luce del messaggio di San Francesco d'Assisi, approfondendo la propria vocazione nell'ambito dell'Ordine Francescano Secolare.
I membri della Gi.Fra. considerano la Regola dell'OFS come documento di ispirazione per la crescita della propria vocazione cristiana e francescana, sia singolarmente che in gruppo.
Dopo un congruo periodo di formazione, almeno di un anno, confermano questa opzione con un impegno personale dinanzi a Dio e in presenza dei fratelli.
I membri della Gi.Fra. che desiderano appartenere all'OFS si attengano a quanto previsto nella Regola, nelle Costituzioni e nel Rituale dell'OFS.
La Gi.Fra. ha una specifica organizzazione e metodi di formazione e pedagogici adeguati ai bisogni del mondo giovanile, secondo le realtà esistenti nei diversi Paesi.
Lo Statuto nazionale della Gi.Fra. deve essere approvato dal rispettivo Consiglio nazionale dell'OFS o, nella sua mancanza, dalla Presidenza del CIOFS.
La Gi.Fra., come componente della Famiglia Francescana, richiede ai Responsabili secolari e ai Superiori religiosi competenti, rispettivamente, animazione fraterna e assistenza spirituale.
• Art. 97 - Le Fraternità dell'OFS per mezzo di iniziative e dinamiche appropriate promuovano la vocazione giovanile francescana. Curino la vitalità e l'espansione delle Fraternità della Gi.Fra. e accompagnino i giovani nel loro cammino di crescita umana e spirituale con proposte di attività e contenuti tematici.
Le Fraternità dell'OFS s'impegnino a dare alle Fraternità della Gi.Fra. un animatore fraterno, che insieme con l'Assistente spirituale e il Consiglio della Gi.Fra. assicuri una formazione francescana secolare adeguata.
Per promuovere una stretta comunione con l'OFS, tutti i Responsabili della Gi.Fra. al livello internazionale, e almeno due membri del Consiglio nazionale Gi.Fra. siano giovani francescani secolari professi.
Un rappresentante della Gi.Fra., designato dal suo Consiglio, fa parte del corrispondente Consiglio dell'OFS; un rappresentante dell'OFS, designato dal proprio Consiglio, fa parte del Consiglio Gi.Fra. di pari livello.
Il rappresentante della Gi.Fra. ha voto nel Consiglio dell'OFS solo se è francescano secolare professo.
I rappresentanti della Gi.Fra. nel Consiglio internazionale dell'OFS vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina anche il numero, le Fraternità da rappresentare e le competenze.
• Art. 98 - Reg. 1 I francescani secolari cerchino di vivere in "comunione vitale reciproca" con tutti i membri della Famiglia Francescana. Siano pronti a promuovere iniziative comuni, o a parteciparvi, con i religiosi e le religiose del Primo, Secondo e Terz'Ordine, con gli Istituti Secolari e con altri gruppi ecclesiali laici che riconoscono Francesco come modello ed ispiratore, per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause dell'emarginazione e servire la causa della pace.
Devono coltivare particolarmente affetto, che si traduca in iniziative concrete di fraterna comunione, verso le sorelle di vita contemplativa che, come Santa Chiara di Assisi, rendono testimonianza nella Chiesa e nel mondo e dalla cui mediazione attendono abbondanza di grazie per la Fraternità e per le opere d'apostolato.
• Art. 99 - Reg. 6 Come parte viva del Popolo di Dio e ispirandosi al Serafico Padre, i secolari francescani, "uniti in piena comunione con il Papa e con i Vescovi", cerchino di conoscere e approfondire la dottrina proposta dal Magistero della Chiesa attraverso i suoi documenti più significativi e siano attenti alla presenza dello Spirito Santo che vivifica la fede e la carità del Popolo di Dio.
Collaborino alle iniziative promosse dalla Santa Sede, in modo particolare in quei campi in cui sono chiamati a lavorare in forza della vocazione francescana secolare.
L'OFS, come associazione pubblica internazionale, è legato con un vincolo particolare al Romano Pontefice da cui ha avuto l'approvazione della Regola e la conferma della sua missione nella Chiesa e nel mondo.
• Art. 100 - La vocazione a "ricostruire" la Chiesa deve spingere i fratelli ad amare e vivere sinceramente la comunione con la Chiesa particolare, in cui svolgono la propria vocazione e realizzano il loro impegno apostolico, consapevoli che nella diocesi è operante la Chiesa di Cristo.
I francescani secolari adempiano con dedizione i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa particolare; prestino aiuto alle attività di apostolato e alle attività sociali esistenti nella diocesi.
In spirito di servizio si rendano presenti come Fraternità OFS nella vita della diocesi, pronti a collaborare con altri gruppi ecclesiali e a partecipare ai Consigli pastorali.
La fedeltà al proprio carisma, francescano e secolare, e la testimonianza di sincera e aperta fratellanza sono il loro principale servizio alla Chiesa, che è comunità d'amore. Siano in essa riconosciuti per il loro " essere" dal quale scaturisce la loro missione.
Art. 101 - I francescani secolari collaborino con i Vescovi e ne seguano gli indirizzi in quanto moderatori del ministero della Parola e della Liturgia e coordinatori delle diverse forme di apostolato nella Chiesa particolare.
Le Fraternità sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario in quanto esercitano la loro azione nelle Chiese particolari.
• Art. 102 - Le Fraternità erette in una Chiesa parrocchiale cerchino di cooperare nell'animazione della comunità parrocchiale, della liturgia e delle relazioni fraterne; si integrino nella pastorale d'insieme con preferenza per le attività più congeniali alla tradizione e alla spiritualità francescana secolare.
Nelle parrocchie affidate a religiosi francescani le Fraternità costituiscono, in esercizio di feconda reciprocità vitale, la mediazione e la testimonianza secolare del carisma francescano nella comunità parrocchiale. Quindi, uniti ai religiosi, curano la diffusione del messaggio evangelico e dello stile di vita francescano.
• Art. 103 - Rimanendo fedeli alla propria identità, le Fraternità avranno cura di valorizzare ogni occasione di preghiera, di formazione e di collaborazione operativa con altri gruppi ecclesiali.
Accolgano volentieri coloro che, senza appartenere all'OFS, vogliono condividerne esperienze e attività.
Le Fraternità promuovano, dove possibile, relazioni fraterne con associazioni non cattoliche, che traggono ispirazione da Francesco.


Fonte: Ordine Francescano Secolare

 

barra spaziatrice

| Il Consiglio nazionale | S. Elisabetta d'Ungheria | La Liturgia di oggi | Peregrinatio: sussidi e il calendario |

Ordine Francescano Secolare Fraternità di Marcianise

| Piazza O. Buccini, 15 - Marcianise (Caserta) | Telefono 0823831977 | E mail: ofsmarcianise@libero.it | Crediti |

tracker