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Ordine Francescano Secolare Fraternità di Marcianise

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Le Costituzioni Generali (Art. 26 - Art. 50)


• Art. 26 - Anche nel dolore Francesco ha sperimentato la fiducia e la gioia attingendo:
all'esperienza della paternità di Dio; alla fede incrollabile di risorgere con Cristo alla vita eterna;
all'esperienza di poter incontrare e lodare il Creatore nella fraternità universale con tutte le creature.
Reg. 19 Perciò, in conformità al Vangelo, i francescani secolari dicono il loro sì alla speranza e alla gioia di vivere. Offrono un contributo contro le molteplici angustie e il pessimismo, preparando un futuro migliore.
Nella Fraternità, i fratelli promuovano la mutua intesa e curino che l'ambiente delle riunioni sia accogliente e rifletta la gioia. Si incoraggino a vicenda nel bene.
• Art. 27 - Reg. 19 I fratelli, progredendo nell'età, imparino ad accettare la malattia e le crescenti difficoltà e a dare alla loro vita un senso più profondo, nel progressivo distacco e avvio verso la terra promessa. Siano fermamente convinti che la comunità dei credenti in Cristo e di coloro che si amano in Lui proseguirà nella vita eterna come "comunione dei santi".
I francescani secolari si impegnino a creare nel loro ambiente, e anzitutto nelle Fraternità, un clima di fede e di speranza, affinché "sorella morte" sia guardata come passaggio al Padre e tutti possano prepararvisi con serenità.

Capitolo III: Vita in Fraternità (artt. 28 - 103)
• Art. 28 - La Fraternità dell'OFS trova la sua origine nell'ispirazione di San Francesco d'Assisi, cui l'Altissimo rivelò la essenzialità evangelica della vita in comunione fraterna.
Reg. 20 " L'OFS si articola in Fraternità ai vari livelli", con il fine di promuovere in forma ordinata l'unione e la collaborazione vicendevole tra i fratelli e la loro presenza attiva e comunitaria, sia nella Chiesa particolare che nella Chiesa universale. L'OFS favorirà, inoltre, l'impegno delle Fraternità al servizio nel mondo, e in particolare nella vita della società.
I fratelli si uniscono sia in Fraternità locali, erette presso una Chiesa o una casa religiosa, sia in Fraternità personali, costituite per motivazioni precise, valide e riconosciute nel decreto di erezione.
• Art. 29 - Le Fraternità locali si raggruppano in Fraternità a vario livello: regionale, nazionale, internazionale secondo criteri ecclesiali, territoriali o d'altra natura. Esse sono coordinate e collegate a norma della Regola e delle Costituzioni. È questa una esigenza della comunione tra le Fraternità, dell'ordinata collaborazione tra loro e dell'unità dell'OFS.
Reg. 20 Queste Fraternità, che hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa, acquistino, se possibile, la personalità giuridica civile per il migliore adempimento della propria missione. Spetta ai Consigli nazionali dare orientamenti sulle motivazioni e sulle procedure da seguire.
Gli Statuti nazionali devono indicare i criteri di organizzazione dell'OFS nella nazione. L'applicazione di questi criteri si lascia al prudente giudizio dei Responsabili delle Fraternità interessate e del Consiglio nazionale.
• Art. 30 - I fratelli sono corresponsabili della vita della Fraternità a cui appartengono e dell'OFS come unione organica di tutte le Fraternità sparse nel mondo.
Il senso di corresponsabilità dei membri esige la presenza personale, la testimonianza, la preghiera, la collaborazione attiva secondo le possibilità di ciascuno e gli eventuali impegni nell'animazione della Fraternità.
Reg. 25 In spirito di famiglia, ciascun fratello versi alla cassa della Fraternità un contributo a misura delle proprie possibilità allo scopo di fornire i mezzi finanziari occorrenti alla vita della Fraternità e alle sue opere di culto, di apostolato e caritative. I fratelli provvederanno altresì al finanziamento e ad altri contributi per sostenere le attività e le opere delle Fraternità di livello superiore.
• Art. 31 - Reg. 21 " Nei diversi livelli, ogni Fraternità è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro (o Presidente)". Tali uffici vengono conferiti mediante elezioni in conformità con la Regola, le Costituzioni e gli Statuti propri. Solo in casi eccezionali o nella prima fase della loro istituzione, possono esistere Fraternità senza un regolare Consiglio. A questa carenza sopperisce il Consiglio di livello superiore per il tempo strettamente necessario ad assicurare la ripresa o l'avvio della Fraternità, la formazione dei suoi animatori e l'espletamento delle elezioni.
L'ufficio di Ministro o di Consigliere è un servizio fraterno, un impegno a sentirsi disponibile e responsabile nei confronti di ogni fratello e della Fraternità, affinché ognuno si realizzi nella propria vocazione e ogni Fraternità sia una vera comunità ecclesiale francescana, attivamente presente nella Chiesa e nella società.
I Responsabili dell'OFS ad ogni livello siano fratelli professi perpetui, convinti della validità della vita evangelica francescana, attenti con visione larga e generosa alla vita della Chiesa e della società, aperti al dialogo, disponibili a dare e a ricevere aiuto e collaborazione.
I Responsabili curino la preparazione e l'animazione spirituale e tecnica delle riunioni, sia delle Fraternità che dei Consigli. Cerchino di infondere animo e vita alla Fraternità con la propria testimonianza, suggerendo i mezzi idonei per lo sviluppo della vita di Fraternità e delle attività apostoliche, alla luce delle fondamentali opzioni francescane. Curino che le decisioni prese siano adempiute e promuovano la collaborazione dei fratelli.
• Art. 32 - I Ministri e Consiglieri vivano e promuovano lo spirito e la realtà della comunione tra i fratelli, tra le varie Fraternità e fra di esse e la Famiglia Francescana. Abbiano a cuore, sopra ogni altra cosa, la pace e la riconciliazione nell'ambito della Fraternità.
Reg. 21 Il compito di guida dei Ministri e Consiglieri è temporaneo. I fratelli, fuggendo ogni ambizione, devono mostrare l'amore alla Fraternità con lo spirito di servizio e con la disponibilità tanto ad accettare come a lasciare l'incarico.
• Art. 33 - Nella guida e coordinamento delle Fraternità e dell'Ordine si deve promuovere la personalità e capacità dei singoli fratelli e delle singole Fraternità e va rispettata la pluriformità di espressioni dell'ideale francescano e la varietà culturale.
I Consigli di livello superiore non facciano ciò che può essere svolto adeguatamente sia dalle Fraternità locali, che da un Consiglio di livello inferiore; rispettino e promuovano la loro vitalità affinché essi adempiano adeguatamente ai propri doveri. Le Fraternità locali e i Consigli interessati si impegnino a mettere in pratica le decisioni del Consiglio internazionale e degli altri Consigli di livello superiore e ad attuarne i programmi adattandoli, quando occorra, alla propria realtà.
• Art. 34 - Laddove la situazione ambientale e i bisogni dei suoi membri lo richiedano, nell'ambito della Fraternità possono essere costituiti, sotto la guida dell'unico Consiglio, sezioni o gruppi che radunino i membri accomunati da particolari esigenze, da affinità di interessi o da identità di scelte operative.
Tali gruppi potranno darsi norme specifiche relative ad incontri ed attività, ferma restando la fedeltà alle esigenze che nascono dall'appartenenza ad una Fraternità. Gli Statuti nazionali stabiliscono i criteri idonei per la formazione e il funzionamento delle sezioni o gruppi.
• Art. 35 - I sacerdoti secolari, che si riconoscono chiamati dallo Spirito a partecipare al carisma di San Francesco d'Assisi nella Fraternità secolare, trovino in essa attenzione specifica, conforme alla loro missione nel Popolo di Dio.
I sacerdoti secolari francescani possono anche riunirsi in Fraternità personale, allo scopo di approfondire gli stimoli ascetici e pastorali che la vita e la dottrina di Francesco e la Regola dell'OFS offrono loro per meglio vivere la loro vocazione nella Chiesa. È opportuno che queste Fraternità abbiano Statuti propri che prevedano le modalità concrete relative alla composizione, agli incontri fraterni e alla formazione spirituale, nonché a rendere viva e operante la comunione con tutto l'Ordine.
• Art. 36 - Possono essere di grande aiuto allo sviluppo spirituale e apostolico dell'OFS i fratelli che, con voti privati, si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini e a rendersi più disponibili alla contemplazione e al servizio della Fraternità.
Questi fratelli e sorelle possono riunirsi in gruppi, secondo Statuti approvati dal Consiglio nazionale o, quando la diffusione di tali gruppi supera le frontiere di una nazione, dalla Presidenza del CIOFS.
Tali Statuti devono essere in armonia con le presenti Costituzioni.
• Art. 37 - Reg. 23 L'inserimento nell'Ordine si realizza mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione e la Professione della Regola.
Fin dall'ingresso in Fraternità si inizia il cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta la vita. Memori che lo Spirito Santo è il principale agente della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili della formazione sono: lo stesso candidato, la Fraternità intera, il Consiglio con il Ministro, il Maestro di formazione e l'Assistente.
I fratelli sono responsabili della propria formazione per sviluppare la vocazione ricevuta dal Signore in modo sempre più perfetto. La Fraternità è chiamata ad aiutare i fratelli in questo cammino con l'accoglienza, con la preghiera e con l'esempio.
Spetta ai Consigli nazionali e regionali, di comune intesa, l'elaborazione e l'adozione di mezzi di formazione adatti alle situazioni locali, in aiuto ai responsabili della formazione nelle singole Fraternità.
• Art. 38 - Reg. 23 Il tempo di iniziazione, è una fase preparatoria al tempo di formazione vero e proprio ed è destinato al discernimento della vocazione e alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e l'aspirante.
Deve garantire la libertà e serietà dell'ingresso nell'OFS.
La durata e i modi di svolgimento del tempo di iniziazione sono stabiliti dagli Statuti nazionali.
Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di decidere le eventuali esenzioni dal tempo di iniziazione, tenuti presenti gli orientamenti del Consiglio nazionale.
• Art. 39 - Reg. 23 La domanda di ammissione all'Ordine è presentata dall'aspirante al Ministro di una Fraternità locale o personale con atto formale, possibilmente per iscritto.
Condizioni per l'ammissione sono: professare la fede cattolica, vivere in comunione con la Chiesa, avere una buona condotta morale, mostrare segni chiari di vocazione.
Il Consiglio della Fraternità decide collegialmente sulla domanda e dà risposta formale all'aspirante e comunicazione alla Fraternità.
Il rito dell'ammissione si svolge secondo il Rituale. L'atto viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.
• Art. 40 - Reg. 23 Il tempo di formazione iniziale ha la durata di almeno un anno. Gli Statuti nazionali possono fissare una maggiore durata. Scopo di questo periodo è la maturazione della vocazione, l'esperienza della vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza dell'Ordine.
Questa formazione sia vissuta con frequenti riunioni di studio e di preghiera e con esperienze concrete di servizio e di apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile e opportuno, si tengano in comune con i candidati di altre Fraternità.
I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture, alla conoscenza della persona e degli scritti di Francesco e della spiritualità francescana, allo studio della Regola e delle Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo Magistero.
I laici si esercitano a vivere con stile evangelico l'impegno temporale nel mondo.
La partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è un presupposto irrinunciabile per essere iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di fraternità.
• Art. 41 - Reg. 23 Il candidato, terminato il tempo di formazione iniziale, fa richiesta di emettere la Professione al Ministro della Fraternità locale. Il Consiglio di Fraternità, udito il Maestro della formazione e l'Assistente, decide mediante votazione segreta sull'ammissione alla Professione e ne dà risposta al candidato e annunzio alla Fraternità.
Condizioni per la Professione o Promessa di vita evangelica sono: il compimento dell'età stabilita dagli Statuti nazionali; la partecipazione attiva alla formazione iniziale per almeno un anno; il consenso del Consiglio della Fraternità locale.
Ove si ritenga opportuno prolungare il tempo di formazione iniziale, esso non venga prorogato per più di un anno oltre il tempo stabilito dallo Statuto nazionale.
• Art. 42 - 1. La Professione è l'atto ecclesiale solenne con il quale il candidato, memore della chiamata ricevuta da Cristo, rinnova le promesse battesimali e afferma pubblicamente il proprio impegno a vivere il Vangelo nel mondo secondo l'esempio di Francesco e seguendo la Regola dell'OFS.
Reg 23 La Professione incorpora il candidato all'Ordine ed è di per sé un impegno perpetuo. La Professione perpetua, per ragioni pedagogiche oggettive e concrete, può essere preceduta da una Professione temporanea rinnovabile annualmente. Il tempo totale della Professione temporanea non può superare i tre anni.
La Professione è ricevuta dal Ministro della Fraternità locale, o da un suo delegato, a nome della Chiesa e dell'OFS. Il rito si svolga secondo le disposizioni del Rituale.
La Professione non impegna unicamente i professi verso la Fraternità, bensì allo stesso modo impegna la Fraternità a prendersi cura del loro benessere umano e religioso. L'atto di Professione viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.
• Art. 43 - Gli Statuti nazionali stabiliscono: Reg. 23 l'età minima per la Professione, che non potrà essere comunque inferiore a 18 anni compiuti; il segno distintivo di appartenenza all'Ordine (il "TAU" o altro simbolo francescano).
• Art. 44 - Iniziata nelle tappe precedenti, la formazione dei fratelli si attua in modo permanente e continuo. Essa va intesa come aiuto alla conversione di ciascuno e di tutti e all'adempimento della propria missione nella Chiesa e nella società.
La Fraternità ha il dovere di dedicare speciale attenzione alla formazione dei neo-professi e dei professi temporanei, per far maturare la loro vocazione e far radicare il senso di appartenenza.
La formazione permanente, anche mediante corsi, incontri, scambio di esperienze, ha lo scopo di aiutare tutti i fratelli: Reg. 4 ad ascoltare e meditare la Parola di Dio, " passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo"; a riflettere, illuminati dalla fede e aiutati dai documenti del Magistero, sugli avvenimenti della Chiesa e della società prendendo, conseguentemente, delle posizioni coerenti; ad attualizzare e approfondire la vocazione francescana studiando gli scritti di San Francesco, Santa Chiara e di autori francescani.
• Art. 45 - La promozione di vocazione all'Ordine è un dovere di tutti i fratelli ed è segno della vitalità delle Fraternità stesse.
I fratelli, convinti della validità della forma francescana di vita, pregano Dio che conceda la grazia della vocazione francescana a nuovi membri.
Sebbene niente possa sostituire la testimonianza di ciascuno e delle Fraternità, i Consigli debbono adottare mezzi opportuni per promuovere la vocazione secolare francescana.
• Art. 46 - Reg. 22 L'erezione canonica della Fraternità locale spetta al competente Superiore maggiore religioso a richiesta dei fratelli interessati, previa consultazione e con la collaborazione del Consiglio di livello superiore, con il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo lo Statuto nazionale.
È necessario il consenso scritto dell'Ordinario del luogo per l'erezione canonica di una Fraternità, fuori dalle case o chiese dei religiosi francescani del Primo Ordine o del TOR.
Per l'erezione valida di una Fraternità locale si richiedono almeno cinque membri professi perpetui. L'ammissione e la Professione di questi primi fratelli saranno ricevute dal Consiglio di altra Fraternità locale o dal Consiglio di livello superiore, che nei modi idonei ne avrà curato la formazione. Gli atti di ammissione e Professione e il decreto di erezione vengono conservati nell'archivio della Fraternità, inviandone copia al Consiglio di livello superiore.
Se in una nazione non ci sono ancora Fraternità dell'OFS, spetta alla Presidenza del CIOFS provvedere in merito.
• Art. 47 - Reg. 22 Ogni Fraternità locale, cellula prima dell'unico OFS, è affidata alla cura pastorale dell'Ordine religioso francescano che l'ha canonicamente eretta.
Una Fraternità locale può passare alla cura pastorale di altro Ordine religioso francescano con le modalità previste dagli Statuti nazionali.
• Art. 48 - In caso di cessazione di una Fraternità, i beni patrimoniali della stessa, la biblioteca e l'archivio sono acquisiti dalla Fraternità di livello immediatamente superiore.
In caso di reviviscenza secondo le leggi canoniche, la Fraternità riprenderà gli eventuali beni residui, la propria biblioteca e l'archivio.
• Art. 49 - 1. Il Consiglio della Fraternità locale è formato dai seguenti uffici: Ministro, Vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Maestro della formazione. Secondo le esigenze di ciascuna Fraternità, possono aggiungersi altri uffici. Fa parte di diritto del Consiglio l'Assistente spirituale della Fraternità. La Fraternità, riunita in Assemblea o Capitolo, tratta gli argomenti che interessano la sua vita e organizzazione. Ogni tre anni, in Assemblea o Capitolo elettivo, elegge il Ministro e il Consiglio secondo le norme previste nelle Costituzioni e negli Statuti.
• Art. 50 - Spetta al Consiglio della Fraternità locale: promuovere le iniziative necessarie per favorire la vita fraterna, per incrementare la formazione umana, cristiana e francescana dei suoi membri, per sostenerli nella loro testimonianza e nell'impegno nel mondo; fare scelte concrete e coraggiose, adeguate alla situazione della Fraternità, tra le molteplici attività possibili nel campo apostolico.
Sono, inoltre, compiti del Consiglio:
a. decidere l'accettazione e l'ammissione alla Professione dei nuovi fratelli;
b. stabilire un fraterno dialogo con i membri che si trovano in difficoltà particolari e adottare conseguenti provvedimenti;
c. accogliere la domanda di ritiro e decidere la sospensione di un membro dalla Fraternità;
d. decidere la costituzione di sezioni o gruppi, in conformità alle Costituzioni e agli Statuti;
e. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità;
f. conferire incarichi ai Consiglieri e agli altri professi;
g. richiedere religiosi idonei e preparati come Assistenti ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR;
h. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.


Fonte: Ordine Francescano Secolare
 

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